Emissione della "physical settlement notice"

Milano, Italia   -   26/05/2021 - 11:50 AM   -   11:50

IL PRESENTE COMUNICATO (E LE INFORMAZIONI IVI CONTENUTE) NON POTRÀ ESSERE PUBBLI-CATO O DISTRIBUITO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D’AMERICA, CA-NADA, AUSTRALIA, SUD AFRICA O GIAPPONE O AI SOGGETTI IVI RESIDENTI O IN QUALSIASI AL-TRO PAESE NEL QUALE L’OFFERTA O LA VENDITA SAREBBERO VIETATE IN CONFORMITÀ ALLE LEGGI APPLICABILI.

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COMUNICATO STAMPA

 

Emissione della "physical settlement notice"

 

Prysmian S.p.A. (la “Società”) rende noto che la Società ha inviato ai titolari di obbligazioni del prestito obbligazionario equity linked denominato “Prysmian S.p.A. Euro 750 milioni Equity Linked Bonds due 2026” (le "Obbligazioni") una physical settlement notice - mediante consegna della stessa a Clearstream, Luxembourg, société anonyme e Euroclear Bank SA/NV - per effetto della quale è attribuito ai titolari delle suddette obbligazioni, a far data dal 9 giugno 2021, il diritto di conversione in azioni ordinarie della Società già esistenti o di nuova emissione.

 

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Il presente comunicato ha validità soltanto informativa e non costituisce, né è parte di, un’Offerta di vendita al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione all’investimento in tali prodotti. La distribuzione del presente comunicato e le informazioni sull’offerta e la vendita degli strumenti finanziari in esso descritti è soggetta a re-strizioni di legge in alcune giurisdizioni. I soggetti che leggono il presente comunicato sono tenuti ad informarsi e osservare tali restrizioni.

La documentazione relativa all’offerta delle Obbligazioni non sarà sottoposta all’approvazione di CONSOB ai sensi della normativa applicabile e, pertanto, le Obbligazioni non potranno essere offerte, vendute o distribuite al pub-blico nel territorio della Repubblica Italiana tranne che a investitori qualificati, come definiti dall’articolo 100 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 Febbraio 1998, come successivamente modificato (Testo Unico della Finanza) e dall’articolo 34-ter, comma 1(b) del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 Maggio 1999, come successiva mente modificato (Regolamento CONSOB).

Questo comunicato è diretto solo ai seguenti soggetti nel Regno Unito: investitori professionali, come definiti nell’articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (Order), high net worth individuals e altri soggetti ai quali questo comunicato può essere trasmesso, ai sensi delle leggi vigenti, che rientrano nelle previsioni dell’articolo 49(2) da (a) a (d) contenuti nell’Order. I soggetti residenti nel Regno Unito che non rientrano in una delle categorie descritte nel paragrafo precedente non possono prendere parte all’Offerta descritta nel presente comunicato e pertanto non devono prendere decisioni di investimento basandosi sulle informazioni contenute nel presente comunicato.

Il presente comunicato non deve essere distribuito, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America (come definiti dalla Regulation S contenuta nello US Securities Act del 1933 e successive modifiche (Regulation S). Gli strumenti finanziari non sono stati, e non saranno, oggetto di registrazione, ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 (Securities Act), come successivamente modificato, e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d’America in mancanza di registrazione o di un’apposita esenzione dalla registrazione ai sensi dello Se-curities Act e delle leggi statali applicabili. Questo comunicato non costituisce un’offerta di vendita di strumenti fi-nanziari o una sollecitazione all’investimento, né vi sarà alcuna vendita delle Obbligazioni in stati appartenenti agli Stati Uniti d’America dove tale vendita, offerta o sollecitazione fosse illegale.

Le Obbligazioni sono offerte solo ad investitori qualificati (Investitori Qualificati) come definiti dall'articolo 2 del Regolamento Prospetto (Regolamento (EU) No. 1129 del 14 giugno 2017 (Regolamento Prospetto), ed in accordo con le rispettive leggi di ciascuno dei Paesi in cui le Obbligazioni verranno offerte.

Regolamento PRIIPs / Divieto di vendita agli investitori al dettaglio SEE - Questo annuncio non viene di-stribuito e le Obbligazioni non sono destinate ad essere offerte, vendute o altrimenti rese disponibili a in altro modo ad alcun investitore al dettaglio SEE. A tali fini, per "investitore al dettaglio" si intende uno (o più): i) clien-te al dettaglio, come definito al punto (11) di un articolo 4(1) della Direttiva 2014/65/UE (come modificata, "EU MiFID II"); o (ii) un cliente ai sensi della Direttiva (UE) 2016/97 (la "Direttiva sulla Distribuzione delle Assi-curazioni"), dove quel cliente non verrebbe qualificato come cliente professionale ai sensi dell'articolo 4, para-grafo 1, punto 10, della EU MiFID II. Di conseguenza, nessun documento informativo chiave richiesto dal Rego-lamento PRIIPSs per offrire o vendere le Obbligazioni, o comunque metterle a disposizione degli investitori al dettaglio della SEE è stato preparato e quindi l'offerta o la vendita delle Obbligazioni o comunque la loro messa a disposizione a qualsiasi investitore non autorizzato nella SEE può essere illegale ai sensi del Regolamento PRIIPs.

Divieto di vendita agli investitori al dettaglio del Regno Unito - Questo annuncio non viene distribuito e le Obbligazioni non sono destinate ad essere offerte, vendute o altrimenti rese disponibil e non deveno essere of-ferte, vendute o altrimenti rese disponibili a disposizione di qualsiasi investitore al dettaglio nel Regno Unito ("UK"). Per tali scopi, per investitore al dettaglio si intende uno (o più): (i) cliente al dettaglio, come definito all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) n. 2017/565 in quanto parte del diritto nazionale in virtù della legge dell'Unione Europea (Recesso) del 2018; ovvero (ii) cliente ai sensi delle disposizioni della FSMA e di eventuali norme o regolamenti emanati ai sensi della FSMA su cui ci si è basati immediatamente prima del giorno di uscita per attuare la Direttiva (UE) 2016/97, dove quel cliente non si qualificherebbe come cliente professionale, come definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 600/2014 in quanto fa parte del diritto in-terno in virtù della legge dell'Unione Europea (Recesso) del 2018. Di conseguenza, nessun documento informati-vo chiave richiesto dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 in quanto parte del diritto nazionale in virtù della legge dell'Unione Europea (Recesso) del 2018 (il "Regolamento PRIIPs del Regno Unito") per l'offerta o la vendita delle Obbligazioni o altrimenti la messa a disposizione degli investitori al dettaglio nel Regno Unito è stato prepa-rato e quindi l'offerta o la vendita delle Obbligazioni o comunque la loro messa a disposizione di qualsiasi investi-tore al dettaglio nel Regno Unito può essere illegale ai sensi del Regolamento UK PRIIPs.

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